Anche per il 2018 è prevista una detrazione del 65% per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
Chi può accedere:
Tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito.
Per quali edifici:
- alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di
- accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere dotati di impianto termico
Entità del beneficio:
- è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute;
- il limite massimo di spesa ammissibile è di 30.000 € per unità immobiliare.
Requisiti tecnici specifici:
- l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione;
- le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09;
- qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato F sono ridotti del 5%;
- nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria deve essere rispettata la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al D.lgs. 28/2011 (COP >2,6).
Spese agevolabili
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;
- eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione da trasmettere all’ENEA
“Scheda descrittiva dell’intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: http://finanziaria2018.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.
Documentazione da conservare
Di tipo tecnico:
Impianti di potenza utile nominale
- certificazione del fornitore (o produttore o importatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.
Impianti di potenza nominale del focolare ≥100 kW:
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, contenente i medesimi requisiti tecnici.
E inoltre, per tutti gli impianti:
- originale della Scheda descrittiva inviata all’ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche.
Di tipo amministrativo:
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.